Art. 2.
                Violazioni e sanzioni amministrative
 
   1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti
a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo  per  la  durata
del  percorso  e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di
cui all'art. 6.
   2. Nel caso di  trasporto  urbano  la  violazione  degli  obblighi
indicati al comma 1 comporta:
     a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;
     b)  la  sanzione  amministrativa  da  20  a  80 volte la tariffa
ordinaria minima regionale arrotondata alle lire 1.000 superiori.
   3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli  obblighi
indicati al comma 1 comporta:
     a) il pagamentto della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea
di  partenza, per il percorso gia' effettuato, fino alla localita' di
destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;
     b) la sanzione amministrativa  da  20  a  80  volte  la  tariffa
ordinaria minima regionale relativa al primo scaglione chilometrico o
alla  prima  fascia  tariffaria.  L'importo della sanzione dev'essere
arrotondato alle lire 1.000 superiori.
   4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  quando
l'utente  titolare  di  abbonamento  nominativo  non  sia in grado di
esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo  stesso  presenti
il  documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici
dell'azienda di trasporto si applica una sanzione pecuniaria di  lire
10.000,    purche'    il    documento   non   risulti   regolarizzato
successivamente all'accertamento della violazione.