Art. 2. Violazioni e sanzioni amministrative 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'art. 6. 2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 comporta: a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore; b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria minima regionale arrotondata alle lire 1.000 superiori. 3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 comporta: a) il pagamentto della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso gia' effettuato, fino alla localita' di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere; b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria minima regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione dev'essere arrotondato alle lire 1.000 superiori. 4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici dell'azienda di trasporto si applica una sanzione pecuniaria di lire 10.000, purche' il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.