Art. 3. Funzioni amministrative 1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'art. 1 sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune in ragione alla competenza al rilascio della concessione della linea di trasporto pubblico di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54. 2. Per il procedimento di accertamento delle violazioni e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.