Art. 3.
                       Funzioni amministrative
 
   1.    Le   funzioni   inerenti   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative indicate all'art. 1  sono  esercitate  rispettivamente
dal  Presidente  della  Regione, dal Presidente della Provincia e dal
Sindaco del Comune in  ragione  alla  competenza  al  rilascio  della
concessione  della  linea  di  trasporto  pubblico  di cui alla legge
regionale 8 maggio 1985, n. 54.
   2. Per il procedimento  di  accertamento  delle  violazioni  e  di
determinazione  e  irrogazione  delle  sanzioni  ai  trasgressori  si
applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.