Art. 4.
                          P a g a m e n t o
 
   1. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di  cui  alla
presente  legge,  puo' essere effettuato nella misura minima indicata
alla lettera b) dei commi 2 e 3  dell'art.  2,  immediatamente  nelle
mani  dell'agente  accertatore  all'atto  della contestazione, ovvero
entro i successivi cinque giorni nella sede dell'azienda esercente il
servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale. Resta ferma la possibilita' del pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.