Art. 4. P a g a m e n t o 1. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge, puo' essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 2, immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilita' del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.