Art. 5.
                 Destinatari delle somme introitate
 
   1. Le aziende di trasporto  pubblico  locale  introitano  l'intero
importo  delle  pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le
somme nel bilancio di esercizio come "proventi del  traffico"  e  con
obbligo di rendicontazione separata.
   2.  Nel  caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con
le modalita' previste all'art. 4, gli enti competenti di cui all'art.
3 trattengono il 30 per  cento  dell'importo  delle  pene  pecuniarie
irrogate  e  riscosse  al  fine  di  coprire le spese per l'esercizio
dell'attivita' svolta.
   3. Le aziende di trasporto pubblico  locale  impiegano  parte  dei
proventi  relativi alle sanzioni per attivita' idonee a migliorare le
informazioni relative al servizio e ai punti vendita.