Art. 5. Destinatari delle somme introitate 1. Le aziende di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come "proventi del traffico" e con obbligo di rendicontazione separata. 2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le modalita' previste all'art. 4, gli enti competenti di cui all'art. 3 trattengono il 30 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese per l'esercizio dell'attivita' svolta. 3. Le aziende di trasporto pubblico locale impiegano parte dei proventi relativi alle sanzioni per attivita' idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.