Art. 6. Agenti accertatori 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 2 provvede il personale autorizzato delle aziende di trasporto pubblico. 2. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Provincia competente. 3. Le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione sono delegate alla Provincia nel cui territorio rientra in via prevalente il percorso dell'autolinea. 4. Gli agenti di cui al comma 1 possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel dpr 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa. 5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.