Art. 6.
                         Agenti accertatori
 
   1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni  di  cui
all'art.  2  provvede  il  personale  autorizzato  delle  aziende  di
trasporto pubblico.
   2. Per lo svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti
accertatori   esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento
rilasciato dal Presidente della Provincia competente.
   3.   Le   funzioni    amministrative    relative    al    rilascio
dell'autorizzazione  sono  delegate alla Provincia nel cui territorio
rientra in via prevalente il percorso dell'autolinea.
   4. Gli agenti di cui al comma 1  possono  accertare  e  contestare
anche  le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute
nel dpr 11 luglio 1980, n.  753  e  per  le  quali  sia  prevista  la
irrogazione di una sanzione amministrativa.
   5.  Gli  agenti  accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui
alla  presente  legge,  hanno  la  qualifica  di  agente  di  polizia
amministrativa.