IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 sono aggiunte le seguenti lettere: " g) promuovere azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli interventi; h) verificare in corso di attuazione e valutare alla fine, gli interventi approvati dalla Regione.". 2. All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma: "2. La Regione indica le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili ed assume un ruolo di sostegno e di collegamento delle risorse esistenti pubbliche e private anche mediante la promozione di iniziative e servizi di tipo sperimentale.".