IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 1
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1. Al primo comma dell'art. 1  della  legge  regionale  28  giugno
1988, n. 29 sono aggiunte le seguenti lettere:
   "  g)  promuovere  azioni di confronto sulle tematiche giovanili e
sulla metodologia e sperimentazione degli interventi;
 h) verificare in corso di  attuazione  e  valutare  alla  fine,  gli
interventi approvati dalla Regione.".
   2. All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma:
   "2.  La  Regione  indica  le  linee  guida  per l'attuazione delle
politiche giovanili ed assume un ruolo di sostegno e di  collegamento
delle  risorse  esistenti  pubbliche  e  private  anche  mediante  la
promozione di iniziative e servizi di tipo sperimentale.".