Art. 10.
                        Modifica dell'art. 10
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1. L'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e'  cosi'
sostituito:
   "Art. 10.
   1.  L'onere  derivante  dall'attuazione della presente legge trova
copertura finanziaria all'apposito Cap. 61428 del bilancio  regionale
per  gli  anni 1994, 1995 e 1996, per l'importo di lire 1.000.000.000
per ciascun anno.".