Art. 2.
                        Modifica dell'art. 3
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1. L'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n.  29  e'  cosi
sostituito:
   "Art. 3
   1.  E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili
e  la  prevenzione   l'Osservatorio   permanente   sulla   condizione
giovanile, servizio pubblico a disposizione degli enti locali e delle
associazioni, con il compito di:
     a) studiare e analizzare i problemi della condizione giovanile;
     b) rilevare bisogni, aspettative e tendenze dei giovani;
     c)  censire  le  risorse presenti nel territorio, gli interventi
realizzati e quelli in corso.
   2. All'interno dell'Osservatorio permanente e' istituita una banca
dati sulla condizione giovanile in  collegamento  con  un  Centro  di
documentazione   anche   al   fine  di  diffondere  informazioni  nel
settore.".