Art. 2. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. L'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e' cosi sostituito: "Art. 3 1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli enti locali e delle associazioni, con il compito di: a) studiare e analizzare i problemi della condizione giovanile; b) rilevare bisogni, aspettative e tendenze dei giovani; c) censire le risorse presenti nel territorio, gli interventi realizzati e quelli in corso. 2. All'interno dell'Osservatorio permanente e' istituita una banca dati sulla condizione giovanile in collegamento con un Centro di documentazione anche al fine di diffondere informazioni nel settore.".