Art. 3. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. L'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e' cosi sostituito: "Art. 4. 1. E' istituita la Consulta per la condizione giovanile. 2. La Consulta e' composta da: a) l'Assessore regionale competente per materia o un suo delegato con funzioni di Presidente; b) sette membri designati congiuntamente dalle consulte delle associazioni istituite presso i comuni, garantendo la rappresentativita' territoriale; c) sette membri designati congiuntamente dalle associazioni giovanili a carattere regionale iscritte all'albo di cui all'art. 4-bis. 3. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. La Consulta dura in carica cinque anni dalla data della sua costituzione. 5. Per la costituzione della Consulta il Presidente della Giunta regionale invita le consulte e le associazioni di cui al comma 2 a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare, in via sostitutiva, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2, i componenti tra i responsabili delle consulte e delle associazioni. 6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. 7. La Consulta esprime le istanze della condizione giovanile regionale ed indica le iniziative ritenute necessarie e prioritarie nel campo delle politiche giovanili. 8. Gli indirizzi e le proposte della Consulta sono sottoposti alla Giunta regionale. 9. Per lo svolgimento della propria attivita' la Consulta dispone di una sua segreteria, istituita all'interno del dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione.".