Art. 3.
                        Modifica dell'art. 4
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1. L'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n.  29  e'  cosi
sostituito:
   "Art. 4.
   1. E' istituita la Consulta per la condizione giovanile.
   2. La Consulta e' composta da:
     a)  l'Assessore  regionale  competente  per  materia  o  un  suo
delegato con funzioni di Presidente;
     b) sette membri designati congiuntamente  dalle  consulte  delle
associazioni    istituite    presso    i    comuni,   garantendo   la
rappresentativita' territoriale;
     c) sette  membri  designati  congiuntamente  dalle  associazioni
giovanili  a  carattere  regionale  iscritte all'albo di cui all'art.
4-bis.
   3. La Consulta e' costituita  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale.
   4.  La  Consulta  dura  in carica cinque anni dalla data della sua
costituzione.
   5. Per la costituzione della Consulta il Presidente  della  Giunta
regionale  invita  le  consulte e le associazioni di cui al comma 2 a
concordare le designazioni di rispettiva competenza e  a  comunicarle
nel  termine  di  60  giorni.  Decorso  inutilmente  tale  termine il
Presidente  della  Giunta  regionale  provvede  a  nominare,  in  via
sostitutiva, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere b) e c) del
comma  2,  i  componenti  tra  i  responsabili delle consulte e delle
associazioni.
   6.  La  Consulta  si  riunisce  almeno  due  volte  all'anno,   su
convocazione  del Presidente e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei
suoi componenti.
   7. La Consulta  esprime  le  istanze  della  condizione  giovanile
regionale  ed  indica le iniziative ritenute necessarie e prioritarie
nel campo delle politiche giovanili.
   8. Gli indirizzi e le proposte della Consulta sono sottoposti alla
Giunta regionale.
   9. Per lo svolgimento della propria attivita' la Consulta  dispone
di  una sua segreteria, istituita all'interno del dipartimento per le
politiche giovanili e la prevenzione.".