Art. 4.
                    Introduzione dell'art. 4-bis
             nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988,  n.  29  e'
aggiunto il seguente art. 4- bis:
   "Art. 4- bis
   1.   E   istituito   presso   la  Giunta  regionale  l'Albo  delle
associazioni giovanili.
   2. L'iscrizione all'albo di cui  al  comma  1  e'  subordinato  al
possesso dei seguenti requisiti:
     a) presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da
almeno un anno;
     b)  statuto  ispirato  ai  principi  del  metodo  democratico  e
carattere elettivo degli organi dirigenti;
     c)   specificita'   giovanile   indicata    chiaramente    nella
denominazione o contemplata all'interno dello statuto.
   3.  Le modalita' concernenti la tenuta dell'albo, la sua revisione
biennale, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande
di iscrizione, le modalita' per le eventuali cancellazioni, sono  de-
liberate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta.
   4. Il parere della Consulta di cui al comma 3 e' espresso entro 30
giorni   dal   ricevimento  della  richiesta  del  medesimo.  Decorso
inutilmente tale  termine  si  prescinde  dal  parere.  Si  prescinde
altresi' dal parere nelle more della costituzione della Consulta.".