Art. 4. Introduzione dell'art. 4-bis nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e' aggiunto il seguente art. 4- bis: "Art. 4- bis 1. E istituito presso la Giunta regionale l'Albo delle associazioni giovanili. 2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da almeno un anno; b) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti; c) specificita' giovanile indicata chiaramente nella denominazione o contemplata all'interno dello statuto. 3. Le modalita' concernenti la tenuta dell'albo, la sua revisione biennale, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalita' per le eventuali cancellazioni, sono de- liberate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta. 4. Il parere della Consulta di cui al comma 3 e' espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Si prescinde altresi' dal parere nelle more della costituzione della Consulta.".