Art. 5.
                        Modifica dell'art. 5
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1.  L'art.  5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 5.
   1. Per perseguire  le  finalita'  di  cui  all'art.  1  la  Giunta
regionale   approva,  nel  rispetto  degli  indirizzi  stabiliti  dal
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, il programma  dei  progetti
obiettivo e dei progetti pilota relativi alla condizione giovanile.
   2.  Nel  programma  degli interventi sono indicate le priorita' di
intervento  e  gli  obiettivi  generali  e  specifici  dei  progetti,
individuate  le  competenze  gestionali,  disciplinati i contenuti, i
criteri attuativi e le procedure dei medesimi.
   3. Il programma di cui al comma 1 e' comunicato alla Consulta  per
eventuali osservazioni.".