Art. 5. Modifica dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. L'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e' cosi' sostituito: "Art. 5. 1. Per perseguire le finalita' di cui all'art. 1 la Giunta regionale approva, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, il programma dei progetti obiettivo e dei progetti pilota relativi alla condizione giovanile. 2. Nel programma degli interventi sono indicate le priorita' di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi. 3. Il programma di cui al comma 1 e' comunicato alla Consulta per eventuali osservazioni.".