Art. 6.
                        Modifica dell'art. 6
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1. Il comma l dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
29 e' cosi' sostituito:
   "1.   La   Regione  contribuisce  al  finanziamento  dei  progetti
predisposti  dagli  enti  locali,  in  via   prioritaria,   e   dalle
associazioni  giovanili  iscritte  all'albo  di  cui all'art. 4- bis,
congruenti con gli obiettivi e le priorita' stabilite  nel  programma
dei progetti obiettivo di cui all'art. 5.".