Art. 6. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. Il comma l dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 e' cosi' sostituito: "1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili iscritte all'albo di cui all'art. 4- bis, congruenti con gli obiettivi e le priorita' stabilite nel programma dei progetti obiettivo di cui all'art. 5.".