Art. 7.
                        Modifica dell'art. 7
             della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
 
   1.  Nel  comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 29 le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite con  le  parole:
"entro il 31 ottobre di ogni anno".