Art. 7. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite con le parole: "entro il 31 ottobre di ogni anno".