Art. 2.
 
   1.   La   Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  partecipare  alla
costituzione  della  Societa'  per  azioni  denominata  "Agenzia  per
Venezia  S.p.a."  prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13
gennaio 1994, n. 62.