Art. 3.
 
   1. Ai fini previsti dall'articolo 2  il  Presidente  della  Giunta
regionale  e'  autorizzato  a  sottoscrivere l'atto costitutivo della
societa' e il relativo statuto nel testo approvato dal  comitato  dei
ministri  di  cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
nella seduta del 10 marzo 1994, nonche' a sottoscrivere un aumento di
quote  per  un  importo  di  L.  10.000.000.000  e  ad  assumere   le
conseguenti  determinazioni  previste  dall'articolo  6,  comma 3 del
decreto legislativo n. 62/1994.