Art. 3. 1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della societa' e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nella seduta del 10 marzo 1994, nonche' a sottoscrivere un aumento di quote per un importo di L. 10.000.000.000 e ad assumere le conseguenti determinazioni previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 62/1994.