Art. 6. 1. All'onere di L. 10.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 50511 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, ed istituzione nel medesimo bilancio del capitolo 50521 denominato "Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Societa' per azioni "Agenzia per Venezia" con lo stanziamento di L. 100.000.000.000 per competenza e per cassa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN