Art. 6.
 
   1.  All'onere  di  L.  10.000.000.000  derivante dall'applicazione
della presente legge si provvede, in conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo  2, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n.
62, mediante riduzione di pari importo, per competenza e  per  cassa,
dello   stanziamento  iscritto  al  capitolo  50511  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per  l'anno  1994  approvato  con
legge  regionale  26 gennaio 1994, n. 12, ed istituzione nel medesimo
bilancio del capitolo 50521 denominato "Partecipazione della  Regione
del  Veneto  alla costituzione della Societa' per azioni "Agenzia per
Venezia" con lo stanziamento di L. 100.000.000.000 per  competenza  e
per cassa.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN