Art. 3. Aggiunta di articolo 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 6- bis - Revoca e trasferimento del vincolo di indivisibilita'. 1. Il vincolo di indivisibilita' previsto al terzo comma dell'articolo 6 e' ragguagliato alla durata del mutuo, puo' essere revocato o trasferito oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa statale vigente in materia di proprieta' contadina, nei seguenti casi: a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Pi- ano Regolatore regolarmente approvato; b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilita' ai sensi e per effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ancorche' si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge; c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilita' sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreche' la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e l'organicita' dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria, e permangano i requisiti di idoneita'".