Art. 3.
                        Aggiunta di articolo
 
   1.  Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85
e' aggiunto il seguente articolo:
   "Art.  6-  bis  -  Revoca   e   trasferimento   del   vincolo   di
indivisibilita'.
   1.   Il   vincolo  di  indivisibilita'  previsto  al  terzo  comma
dell'articolo 6 e' ragguagliato alla durata del  mutuo,  puo'  essere
revocato   o  trasferito  oltre  che  nelle  ipotesi  previste  dalla
normativa statale vigente in materia  di  proprieta'  contadina,  nei
seguenti casi:
     a)  i  terreni  siano  ricompresi  in zone edificabili o abbiano
comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Pi-
ano Regolatore regolarmente approvato;
     b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilita' ai sensi e
per effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive  modificazioni,  ancorche'  si   proceda   alla   cessione
volontaria ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
     c)   i  beni  formino  oggetto  di  permuta  ed  il  vincolo  di
indivisibilita'  sia  trasferito  sui  beni  acquisiti  in   permuta,
sempreche'   la   permuta  stessa  riguardi  una  parte  del  terreno
dell'azienda  e  sia  necessaria  a  migliorare  l'accorpamento,   la
struttura  e  l'organicita'  dei  fondi,  favorendo la ricomposizione
fondiaria, e permangano i requisiti di idoneita'".