Art. 4.
                        Aggiunta di articolo
 
   1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1979, n.  85
e' aggiunto il seguente articolo:
   "Art. 7- bis - Riduzione onerosita' degli investimenti.
   1.  Al fine di ridurre l'onerosita' degli investimenti effettuati,
che  compromettono  la  redditivita'  aziendale   e   migliorare   le
condizioni   di   gestione  delle  imprese  diretto-coltivatrici,  ai
soggetti  indicati  dall'articolo  2,  che  hanno  beneficiato  delle
provvidenze  creditizie  per  la formazione della proprieta' diretto-
coltivatrice ai sensi della vigente normativa in materia, puo' essere
concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive
modificazioni,   -   per  il  consolidamento  di  passivita'  onerose
derivanti da finanziamenti bancari effettuati  mediante  prestiti  di
dotazione e mutui agrari poliennali impiegati per l'acquisto di fondi
ai  sensi  della  presente  legge e per l'esecuzione di miglioramenti
fondiari, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.
   2. L'importo dei predetti mutui,  della  durata  massima  di  anni
dieci,  puo'  essere  ragguagliato  fino  all'intero  ammontare delle
passivita' onerose in essere all'entrata  in  vigore  della  presente
legge.
   3.  Il  concorso  di  cui al comma 1, determinato in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 65 della  legge  regionale  31  ottobre
1980,  n.  88 e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso
dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di  contributo
da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti, previa
definizione del contratto di mutuo per il consolidamento".