Art. 4. Aggiunta di articolo 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 7- bis - Riduzione onerosita' degli investimenti. 1. Al fine di ridurre l'onerosita' degli investimenti effettuati, che compromettono la redditivita' aziendale e migliorare le condizioni di gestione delle imprese diretto-coltivatrici, ai soggetti indicati dall'articolo 2, che hanno beneficiato delle provvidenze creditizie per la formazione della proprieta' diretto- coltivatrice ai sensi della vigente normativa in materia, puo' essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, - per il consolidamento di passivita' onerose derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti di dotazione e mutui agrari poliennali impiegati per l'acquisto di fondi ai sensi della presente legge e per l'esecuzione di miglioramenti fondiari, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico. 2. L'importo dei predetti mutui, della durata massima di anni dieci, puo' essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passivita' onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge. 3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti, previa definizione del contratto di mutuo per il consolidamento".