Art. 5.
                        Aggiunta di articolo
 
   1.  Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85
e' aggiunto il seguente articolo:
   "Art. 8- bis - Disposizioni attuative.
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ai  sensi  dell'articolo  32,
lettera   g)   dello  Statuto,  ad  emanare,  sentita  la  competente
Commissione consiliare, disposizioni attuative della presente legge".