Art. 5. Aggiunta di articolo 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 8- bis - Disposizioni attuative. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, ad emanare, sentita la competente Commissione consiliare, disposizioni attuative della presente legge".