Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1995, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 12532 denominato "Contributi per assistenza polivalente di cui all'articolo 21 legge regionale n. 88/1980 e legge regionale n. 20/1981" e' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporanea istituzione del capitolo 11040 denominato "Contributi in c/interessi attualizzati per la diminuzione delle onerosita' derivanti da operazioni creditizie, di durata al massimo decennale, mirate alla formazione e ricomposizione della proprieta' diretto coltivatrice", con lo stanziamento di lire un miliardo da iscrivere per sola competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 per il solo anno 1995. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN