Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
pari a lire un miliardo  per  l'anno  1995,  si  fa  fronte  mediante
prelevamento   di   pari   importo   dal  capitolo  12532  denominato
"Contributi per assistenza polivalente di cui all'articolo  21  legge
regionale  n. 88/1980 e legge regionale n. 20/1981" e' iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996  e
contemporanea  istituzione  del capitolo 11040 denominato "Contributi
in c/interessi  attualizzati  per  la  diminuzione  delle  onerosita'
derivanti  da  operazioni creditizie, di durata al massimo decennale,
mirate alla formazione  e  ricomposizione  della  proprieta'  diretto
coltivatrice",  con  lo stanziamento di lire un miliardo da iscrivere
per sola  competenza  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale 1994-1996 per il solo anno 1995.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN