IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 e' cosi' sostituito: "1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e le societa' consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443".