IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
                      26 settembre 1989, n. 35
 
   1.  Il  comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre
1989, n. 35 e' cosi' sostituito:
   "1. Sono destinatari dei contributi regionali  le  cooperative,  i
consorzi  e  le  societa'  consortili  anche in forma di cooperativa,
costituiti da almeno cinque  imprese  artigiane  aventi  i  requisiti
previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443".