Art. 2.
           Modifica dell'articolo 5 della legge regionale
                      26 settembre 1989, n. 35
 
   1.  Il  comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre
1989, n. 35 e' cosi' sostituito:
   "3.  Per  l'anno  1994  beneficiano  del  contributo  regionale  i
seguenti settori:
     a) autotrasporto;
     b) promozione commerciale;
     c) servizi ambientali".