Art. 2. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 e' cosi' sostituito: "3. Per l'anno 1994 beneficiano del contributo regionale i seguenti settori: a) autotrasporto; b) promozione commerciale; c) servizi ambientali".