Art. 3. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 e' cosi' sostituito: "2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione".