Art. 3.
           Modifica dell'articolo 7 della legge regionale
                      26 settembre 1989, n. 35
 
   1.  Il  comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre
1989, n. 35 e' cosi' sostituito:
   "2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre
anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione".