Art. 4. Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni 1. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, gia' prorogato dall'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN