Art. 4.
           Modifica dell'articolo 34 della legge regionale
         31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni
 
   1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  34,  comma 3 della legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 67 per l'espletamento  delle  elezioni
degli   imprenditori  artigiani  nelle  Commissioni  provinciali  per
l'artigianato, gia' prorogato dall'articolo 5 della legge regionale 2
dicembre 1991, n. 32 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN