Art. 2. Fondo di rotazione 1. E' istituito presso la societa' finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.a. un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di imprese del settore del commercio che comportino incrementi o consolidamenti occupazionali nonche' la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale. 2. La Veneto Sviluppo S.p.a. integra il fondo di rotazione con proprie risorse e con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati. 3. La Veneto Sviluppo S.p.a. assicura alle imprese beneficiarie, rispetto al tasso di riferimento, agevolazioni nella misura non superiore a: a) quattro punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedano incrementi occupazionali; b) due punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedano il semplice consolidamento occupazionale.