Art. 2.
                         Fondo di rotazione
 
   1. E' istituito presso la societa'  finanziaria  regionale  Veneto
Sviluppo  S.p.a. un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti
di imprese del settore del  commercio  che  comportino  incrementi  o
consolidamenti   occupazionali   nonche'   la   razionale  evoluzione
dell'apparato distributivo regionale.
   2. La Veneto Sviluppo S.p.a. integra il  fondo  di  rotazione  con
proprie  risorse  e con eventuali apporti di istituti di credito o di
enti pubblici, in  base  ad  apposite  convenzioni  stipulate  tra  i
soggetti interessati.
   3.  La  Veneto Sviluppo S.p.a. assicura alle imprese beneficiarie,
rispetto al tasso  di  riferimento,  agevolazioni  nella  misura  non
superiore a:
     a)  quattro  punti  percentuali  nei  casi  in  cui  i programmi
proposti prevedano incrementi occupazionali;
     b) due punti percentuali nei casi in cui  i  programmi  proposti
prevedano il semplice consolidamento occupazionale.