Art. 3.
                   Beneficiari delle agevolazioni
 
   1.  Sono  destinatari dei benefici della presente legge le piccole
imprese  commerciali  come  definite  al  successivo  comma  2,   che
realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:
     a)  l'acquisizione,  in  qualunque  forma,  la  costruzione,  il
rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei  locali  adibiti  o  da
adibire    all'esercizio    dell'attivita'   dell'impresa,   compresa
l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle aree;
     b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, il rinnovo, l'ampliamento
delle  attrezzature  necessarie  per  l'esercizio  e  l'attivita'  di
impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno;
     c)  la  formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di
programmi di investimento, entro il limite massimo del 20  per  cento
del totale degli investimenti.
   2.  Per piccole imprese ai fini della presente legge, si intendono
quelle aventi non piu' di dieci dipendenti e 1,9 milioni  di  ECU  di
fatturato o 0,7 milioni di ECU di totale stato patrimoniale, al netto
di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e che non si connotino, per
l'appartenenza diretta o indiretta, ad un gruppo imprenditoriale, con
l'eccezione  delle forme associative quali unioni volontarie e gruppi
d'acquisto.
   3. Le imprese beneficiarie sono tenute, per tutta  la  durata  del
finanziamento   ad   aumentare   o   mantenere   il  proprio  livello
occupazionale a seconda del tipo di programma presentato.
   4.  Il  finanziamento  deve  avere  una  durata  non  inferiore  a
trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi. Entro tale termine le
imprese   beneficiarie   debbono   restituire   l'importo   ricevuto,
maggiorato degli interessi  determinati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 3 della presente legge.
   5.   Le  domande  di  finanziamento,  con  allegato  il  programma
prescelto, vanno presentate alla Veneto Sviluppo S.p.a.  direttamente
o tramite le cooperative e consorzi di garanzia.