Art. 3. Beneficiari delle agevolazioni 1. Sono destinatari dei benefici della presente legge le piccole imprese commerciali come definite al successivo comma 2, che realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano: a) l'acquisizione, in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' dell'impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle aree; b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attivita' di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno; c) la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento, entro il limite massimo del 20 per cento del totale degli investimenti. 2. Per piccole imprese ai fini della presente legge, si intendono quelle aventi non piu' di dieci dipendenti e 1,9 milioni di ECU di fatturato o 0,7 milioni di ECU di totale stato patrimoniale, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e che non si connotino, per l'appartenenza diretta o indiretta, ad un gruppo imprenditoriale, con l'eccezione delle forme associative quali unioni volontarie e gruppi d'acquisto. 3. Le imprese beneficiarie sono tenute, per tutta la durata del finanziamento ad aumentare o mantenere il proprio livello occupazionale a seconda del tipo di programma presentato. 4. Il finanziamento deve avere una durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi. Entro tale termine le imprese beneficiarie debbono restituire l'importo ricevuto, maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della presente legge. 5. Le domande di finanziamento, con allegato il programma prescelto, vanno presentate alla Veneto Sviluppo S.p.a. direttamente o tramite le cooperative e consorzi di garanzia.