Art. 4. Criteri e modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. La Giunta regionale, annualmente e con propria deliberazione fissa i criteri di priorita', i termini di presentazione delle domande e le modalita' da seguire per istruire le domande di finanziamento e determina le condizioni che disciplinano i rapporti fra la Veneto Sviluppo S.p.a. e gli interessati. 2. La Veneto Sviluppo S.p.a. si attiene alle direttive della Giunta per la istruzione delle domande e per la formazione della graduatoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti. 3. La Giunta regionale approva con deliberazione la graduatoria predisposta dalla Veneto Sviluppo S.p.a. e puo' esercitare, in ogni momento, funzioni di controllo sulle procedure seguite e di vigilanza sull'operato della Veneto Sviluppo S.p.a. nell'applicazione della presente legge.