Art. 6. Comitato tecnico 1. E' istituito un comitato tecnico composto da: a) il direttore della Veneto Sviluppo S.p.a. o un suo delegato che lo presiede; b) due dipendenti regionali in servizio presso il dipartimento per il commercio ed i mercati con il livello funzionale non inferiore all'ottavo designati dalla Giunta regionale; c) tre rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni di categorie piu' rappresentative a livello regionale. 2. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Le designazioni di cui alla lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o in- complete designazioni, il comitato e' istituito egualmente e funziona con i componenti gia' insediati. 4. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalita' dei titolari. 5. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo S.p.a. 6. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente. 7. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo.