Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'ammontare  di L. 6.500.000.000 derivanti dall'applicazione
della presente legge si provvede mediante introito al  capitolo  8325
istituito  nello  stato  di previsione delle entrate del bilancio per
l'esercizio 1994, denominato "Introito di somme del  fondo  regionale
di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10
ottobre 1985, n. 517, credito agevolato al commercio".
   2.  Nello  stato  di  previsione  del  bilancio per l'anno 1994 e'
istituito il capitolo 32018, con lo stanziamento per competenza e per
cassa di L. 6.500.000.000  denominato  "fondo  di  rotazione  per  il
credito agevolato nel settore del commercio; assegnazione alla Veneto
Sviluppo S.p.a.".
   3.  Eventuali  ulteriori  recuperi delle somme anticipate ai sensi
della legge regionale 15 gennaio 1985,  n.  1  e  gli  interessi  nel
frattempo  maturati, saranno portati in aumento allo stanziamento del
medesimo capitolo 32018 per gli anni 1995 e successivi.