Art. 7. Norma finanziaria 1. All'ammontare di L. 6.500.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante introito al capitolo 8325 istituito nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 1994, denominato "Introito di somme del fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1985, n. 517, credito agevolato al commercio". 2. Nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1994 e' istituito il capitolo 32018, con lo stanziamento per competenza e per cassa di L. 6.500.000.000 denominato "fondo di rotazione per il credito agevolato nel settore del commercio; assegnazione alla Veneto Sviluppo S.p.a.". 3. Eventuali ulteriori recuperi delle somme anticipate ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 e gli interessi nel frattempo maturati, saranno portati in aumento allo stanziamento del medesimo capitolo 32018 per gli anni 1995 e successivi.