Art. 8. Abrogazione. Norme finali e transitorie 1. Con la presente legge viene abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 "Fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 "Credito agevolato al commercio". Ai procedimenti amministrativi iniziati durante la vigenza della legge regionale n. 1/1985 ed ancora in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni di detta legge. 2. Le somme disponibili presso gli istituti di credito abilitati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/1985 vengono reintroitate al bilancio regionale mediante versamento in conto di tesoreria, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN