Art. 8.
               Abrogazione. Norme finali e transitorie
 
   1. Con la presente legge viene  abrogata  la  legge  regionale  15
gennaio  1985,  n.  1 "Fondo regionale di rotazione per anticipazione
dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517  "Credito
agevolato  al  commercio".  Ai  procedimenti  amministrativi iniziati
durante la vigenza della legge  regionale  n.  1/1985  ed  ancora  in
corso, continuano ad applicarsi le disposizioni di detta legge.
   2.  Le  somme disponibili presso gli istituti di credito abilitati
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  regionale  n.  1/1985  vengono
reintroitate  al  bilancio  regionale mediante versamento in conto di
tesoreria, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN