IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autoservizi atipici 1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio. 2. La prestazione del servizio e' collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non e' riconosciuto il carattere di pubblica utilita' da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto e' a totale carico del committente. 3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. 4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attivita' sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio. 5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.