Art. 2.
                      Esercizio delle funzioni
 
   1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici  che  si
svolgono  all'interno  di  un  bacino  di traffico ed interessanti il
territorio di piu' comuni sono delegate alle province.
   2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del
territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e  sono
esercitati secondo le modalita' della presente legge.
   3.  L'autorizzazione  al  servizio  atipico  rilasciata  dall'ente
competente costituisce titolo a distogliere il veicolo  dal  servizio
di linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso
ente.
   4.  Qualora  l'ente  competente al rilascio dell'autorizzazione al
servizio  atipico  sia  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato   la
concessione o l'autorizzazione di noleggio con conducente la medesima
autorizzazione e' subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.