Art. 2. Esercizio delle funzioni 1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si svolgono all'interno di un bacino di traffico ed interessanti il territorio di piu' comuni sono delegate alle province. 2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e sono esercitati secondo le modalita' della presente legge. 3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata dall'ente competente costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso ente. 4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione di noleggio con conducente la medesima autorizzazione e' subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.