Art. 3. Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione 1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 e' subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti: a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresi' risultare debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge; b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarita' contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative; c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi; d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus e' stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei servizi pubblici di linea; e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare; f) l'esercizio del servizio atipico e' soggetto al pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni di autolinee ordinarie. 2. L'autorizzazione e' rilasciata fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1. 3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme della presente legge. 4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non puo' essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei casi di concorrenza l'autorizzazione potra' essere assegnata subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante del dipartimento viabilita' e trasporti della Regione. 5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche alla finalita' dei servizi stessi.