Art. 3.
            Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
 
   1.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  1 e'
subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:
     a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a
norma di legge, in cui siano indicati il  percorso,  le  fermate,  il
programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da
impiegare,   le  condizioni  economiche  concordate,  la  durata  del
contratto; in tale  contratto  deve  altresi'  risultare  debitamente
sottoscritta  la  specifica  attestazione  del  committente  circa la
conoscenza e il rispetto delle  disposizioni  di  cui  alla  presente
legge;
     b)  l'impresa  esercente  il servizio deve possedere i requisiti
riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale
20 dicembre 1991, n. 448; il conducente  del  veicolo  deve  comunque
essere  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali idonei ad
effettuare  il  servizio  richiesto  e,  qualora  lo  stesso  sia  un
dipendente, deve essere legato al vettore da un  rapporto  di  lavoro
regolato  con  apposito  contratto  collettivo  di categoria e previa
attestazione   delle   regolarita'    contributive,    previdenziali,
assistenziali ed assicurative;
     c)  gli  autobus  impiegati devono essere in regola con le norme
concernenti  la  circolazione  degli  autoveicoli  e  devono   essere
provvisti  di  adeguata  copertura assicurativa a norma delle vigenti
disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi;
     d)  l'esercizio  del  servizio  atipico  non   deve   costituire
impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus e'
stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione
dei servizi pubblici di linea;
     e)   il   percorso   prescelto  deve  presentare  le  necessarie
condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
     f) l'esercizio del servizio atipico  e'  soggetto  al  pagamento
della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura
prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.
   2. L'autorizzazione e' rilasciata fino alla scadenza del contratto
privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.
   3.   Ogni   modifica  di  esercizio  deve  essere  preventivamente
autorizzata, secondo le norme della presente legge.
   4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non puo' essere svolto in
sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei  casi
di    concorrenza    l'autorizzazione    potra'    essere   assegnata
subordinatamente  all'esito  favorevole   di   apposita   istruttoria
esperita   in   contraddittorio  tra  gli  enti  interessati  con  la
partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e  di
un  rappresentante  del  dipartimento  viabilita'  e  trasporti della
Regione.
   5. La sovrapposizione o interferenza non  va  riferita  solo  alla
materiale  connessione  del percorso o del programma di esercizio, ma
anche alla finalita' dei servizi stessi.