Art. 5.
                       Attivita' di vigilanza
 
   1.   Le   province  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla  regolarita'  ed  il
buon andamento dei servizi.
   2.  Per  l'accertamento  delle violazioni alle disposizioni di cui
alla  presente  legge,  nonche'  per  l'irrogazione  delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie  e per la riscossione delle relative somme
si applicano le norme contenute  nella  legge  regionale  28  gennaio
1977,  n.  10  e  successive  modificazioni e nella legge 24 novembre
1981, n. 689.