Art. 5. Attivita' di vigilanza 1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarita' ed il buon andamento dei servizi. 2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.