Art. 7. Norme transitorie 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro il termine di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio. 2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto privato di trasporto svolgono attivita' riconducibile a quella regolata dalla presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione o dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, devono regolarizzare l'esercizio del servizio. 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni di noleggio, ma sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione, possono esercitare il servizio fino alla scadenza del contratto di trasporto privato. 4. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ente competente riconosca la pubblica utilita' di un servizio di trasporto scolastico ed intenda affidarlo in concessione a terzi, tale servizio puo' essere concesso a titolo preferenziale, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30, al soggetto che l'ha esercitato nell'anno precedente e che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione.