Art. 7.
                          Norme transitorie
 
   1.  I  soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, svolgono servizi riconducibili  alla  classificazione  di  cui
all'articolo  1  devono  presentare  agli  enti  competenti, entro il
termine di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti
previsti dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.
   2. Le imprese che, sulla base di  apposito  contratto  privato  di
trasporto  svolgono  attivita'  riconducibile a quella regolata dalla
presente legge e la esercitano mediante l'istituto della  concessione
o  dell'autorizzazione,  di  cui  agli  articoli  10 e 13 della legge
regionale 8 maggio 1985, n. 54, devono regolarizzare l'esercizio  del
servizio.
   3.  I  soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  di
noleggio,  ma  sono  in  possesso dei requisiti riguardanti l'accesso
alla professione, possono esercitare il servizio fino  alla  scadenza
del contratto di trasporto privato.
   4.  Entro  il  termine  di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, qualora l'ente competente  riconosca  la
pubblica  utilita'  di un servizio di trasporto scolastico ed intenda
affidarlo in concessione a terzi, tale servizio puo' essere  concesso
a  titolo  preferenziale,  in  deroga  all'articolo  11  della  legge
regionale  8  maggio  1985,  n.  54   come   da   ultimo   modificato
dall'articolo  1  della  legge  regionale  9  luglio  1993, n. 30, al
soggetto che l'ha  esercitato  nell'anno  precedente  e  che  sia  in
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione.