IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  potenziamento,
adeguamento e ammodernamento  della  rete  stradale  del  Veneto  con
priorita'  a  quelli previsti nel piano decennale della viabilita' di
grande comunicazione dell'ANAS di cui alla legge 12 agosto  1982,  n.
531   e   nel  conseguente  piano  attuativo  triennale  1994-1996  e
successivi aggiornamenti, nonche' nelle convenzioni  stipulate  dalla
Regione  con  l'ANAS  nell'ambito  delle  attivita' di cui alla legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39, la Giunta regionale e' autorizzata
a finanziare in tutto od in parte, direttamente o  avvalendosi  delle
provincie,  dei  comuni  e delle comunita' montane, le relative spese
per  la  progettazione   ivi   comprese   le   indagini   geologiche,
geognostiche,  la  valutazione  di  impatto  ambientale ed ogni altra
rilevazione o indagine utile.