Art. 2.
                  Attivita' della Giunta regionale
 
   1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui  all'articolo  1  la
Giunta  regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con
l'ANAS, individuando le  progettazioni,  i  tempi,  le  modalita'  di
realizzazione  ed  ogni  altro adempimento connesso e le modalita' di
conferimento degli incarichi di progettazione  secondo  le  normative
vigenti  in materia di incarichi professionali. La stessa convenzione
deve prevedere gli eventuali rimborsi da parte dell'ANAS delle  spese
di progettazione, ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito
con  modificazioni  nella  legge  4  dicembre 1993, n. 493, sostenute
direttamente o a mezzo degli enti locali.
   2. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a promuovere studi,
analisi e progettazioni di massima per la realizzazione di interventi
viari di interesse regionale.