Art. 2. Attivita' della Giunta regionale 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ANAS, individuando le progettazioni, i tempi, le modalita' di realizzazione ed ogni altro adempimento connesso e le modalita' di conferimento degli incarichi di progettazione secondo le normative vigenti in materia di incarichi professionali. La stessa convenzione deve prevedere gli eventuali rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione, ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sostenute direttamente o a mezzo degli enti locali. 2. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a promuovere studi, analisi e progettazioni di massima per la realizzazione di interventi viari di interesse regionale.