Art. 3. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di 8,5 miliardi di lire per l'anno 1994. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 "Fondo globale per spese di investimento" partita n. 7, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 45278 denominato "Spese per la progettazione della rete stradale di interesse regionale" con lo stanziamento di 8,5 miliardi di lire per competenza e per cassa. 3. Per gli esercizi successivi si provvedera' ai sensi dell'articolo 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni delle somme anticipate dalla Regione cosi' come previste all'articolo 2 della presente legge, sono introitate al capitolo n. 8317 istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 1994, denominato "Rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione". 5. Tali somme potranno essere destinate ad integrare le disponibilita' del sopranominato capitolo di spesa n. 45278 da effettuarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN