Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la
spesa complessiva di 8,5 miliardi di lire per l'anno 1994.
   2. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'applicazione  della
presente  legge,  si provvede mediante prelevamento per pari importo,
per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto  al  capitolo
80230  "Fondo  globale per spese di investimento" partita n. 7, dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio  1994  e
contestuale  istituzione,  nel  medesimo  stato  di  previsione,  del
capitolo 45278 denominato "Spese  per  la  progettazione  della  rete
stradale  di interesse regionale" con lo stanziamento di 8,5 miliardi
di lire per competenza e per cassa.
   3.  Per  gli  esercizi  successivi   si   provvedera'   ai   sensi
dell'articolo  32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni e integrazioni.
   4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni  delle  somme
anticipate  dalla  Regione  cosi'  come previste all'articolo 2 della
presente legge, sono introitate al capitolo n. 8317  istituito  nello
stato  di  previsione  dell'entrata  del bilancio di previsione 1994,
denominato   "Rimborsi   da   parte   dell'ANAS   delle   spese    di
progettazione".
   5.   Tali   somme   potranno  essere  destinate  ad  integrare  le
disponibilita' del  sopranominato  capitolo  di  spesa  n.  45278  da
effettuarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN