IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati nell'esecuzione di opere di competenza regionale, anche in regime di concessione, in quanto compatibili con i relativi disciplinari, per adempimenti obbligatori a prescrizioni di organi od enti esterni alla Regione, per interessi legali e/o moratori dovuti a ritardati pagamenti, per spese generali riconoscibili ai sensi delle vigenti leggi, ma non sufficientemente preventivate, per riserve d'impresa riconosciute dalla Commissione tecnica regionale e per altri oneri riconoscibili a seguito di atti ablativi.