Art. 2. P r o c e d u r e 1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente per materia individua gli oneri di cui al precedente articolo e dispone il relativo impegno di spesa con proprio decreto, sentito l'ufficio del Genio civile regionale competente per territorio, nel caso questo sia titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.