Art. 2.
                          P r o c e d u r e
 
   1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente
per materia individua gli oneri  di  cui  al  precedente  articolo  e
dispone  il  relativo  impegno  di spesa con proprio decreto, sentito
l'ufficio del Genio civile regionale competente per  territorio,  nel
caso questo sia titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.