Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere di lire 7 miliardi derivanti dall'applicazione  della
presente  legge,  per  l'anno  finanziario 1994, si provvede mediante
prelievo di pari importo, per competenza e per cassa,  dalla  partita
n.  3  del  fondo  globale, spese correnti iscritto al capitolo 80210
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per l'anno
finanziario 1994, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato  di
previsione  della  spesa  del bilancio, del capitolo 80400 denominato
"Spese  per  maggiori  oneri  maturati  per  l'esecuzione  di   opere
pubbliche  di  competenza  regionale"  con  lo stanziamento di lire 7
miliardi per competenza e per cassa.
   2. Per  gli  esercizi  successivi  al  1994  lo  stanziamento  del
capitolo  80400  verra'  determinato  ai sensi dell'articolo 32 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modifiche  ed
integrazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN