Art. 6. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 7 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1994, si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 3 del fondo globale, spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio, del capitolo 80400 denominato "Spese per maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale" con lo stanziamento di lire 7 miliardi per competenza e per cassa. 2. Per gli esercizi successivi al 1994 lo stanziamento del capitolo 80400 verra' determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modifiche ed integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN