IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
   l'elezione  del  presidente  avviene  a  scrutinio  segreto  e   a
maggioranza  assoluta  dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a
maggioranza relativa dei voti validamente espressi.".