IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente. l'elezione del presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.".