Art. 10. Aggiornamento delle indennita' e dei gettoni 1. Gli importi dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza previsti dall'articolo 9 sono aggiornati annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, entro gli indici di maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 27 dicembre 1994 guerra