Art. 10.
            Aggiornamento delle indennita' e dei gettoni
 
   1. Gli importi  dell'indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza  previsti  dall'articolo  9  sono aggiornati annualmente con
decreto  del  presidente  della   giunta   regionale,   su   conforme
deliberazione  della giunta stessa, entro gli indici di maggiorazione
dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge  27  maggio  1959,  n.  324  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 27 dicembre 1994
 
                               guerra