Art. 2.
 
   l'articolo 4 della legge regionale  10  giugno  1991,  n.  22,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
                           F u n z i o n i
 
   1.  Il  comitato e' organo tecnico e di consulenza del consiglio e
della giunta regionale in materia radiotelevisiva.
   2. Nello svolgimento di tale funzione il comitato:
     a) esprime parere sullo schema di piano  di  assegnazione  delle
frequenze    trasmesso    dal   ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni alla Regione, cosi' come previsto dall'articolo  3,
comma  14,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223, e collabora alla
proposizione di eventuali ipotesi diverse;
     b) collabora con gli organi regionali competenti all'adeguamento
o  all'adozione  del  piano  territoriale  di  coordinamento  per  la
localizzazione  degli  impianti  di  diffusione previsti dal piano di
assegnazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  19,  della  legge  n.
223/1990;
     c) esprime parere sui provvedimenti che la Regione puo' adottare
per  disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria
in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge  n.
223/1990;
     d)  esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi o regolamenti in materia radiotelevisiva.
   3. Compete, inoltre, al comitato:
     a) assumere ogni opportuna iniziativa,  in  sede  regionale,  al
fine  di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e
sui problemi della comunicazione radiotelevisiva,  nei  suoi  aspetti
politici, giuridici, economici e sociali;
     b)   esplicare   le   funzioni  demandate  dal  garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.
233/1990  e  verificare  il rispetto delle disposizioni dettate dalla
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi  radiotelevisivi,  nonche' dal garante stesso per le campagne
elettorali;
     c)  formulare  proposte  al  consiglio  di amministrazione della
concessionaria pubblica ed alla sede  regionale  della  medesima,  in
merito a programmazioni regionali;
     d)   svolgere   ogni   altra  funzione  attribuita  da  leggi  o
regolamenti dello Stato;
     e) regolare l'accesso radiofonico  e  televisivo  regionale,  in
relazione alla programmazione definita dalla concessionaria pubblica;
     f)  definire,  in  conformita'  al  disposto  di  cui al comma 2
dell'articolo  7  della  legge  n.  223/1990,   i   contenuti   delle
collaborazioni  e  convenzioni ivi previste e coordinare l'attuazione
per conto della Regione.
   4. Il comitato, per lo svolgimento delle  proprie  funzioni,  puo'
avvalersi  dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti
universitari o di centri di ricerca pubblici o privati.
   5. Le convenzioni di cui all'articolo  7,  comma  4,  disciplinano
l'eventuale partecipazione di esperti alle sedute del comitato.".
 
                               art. 3.
 
   1. L'articolo 6 della legge regionale n. 22/1991 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 6.
                      Rappotti con altri organi
 
   1.  Il comitato, in relazione all'articolo 7, comma 5, della legge
n. 223/1990, ed all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, esercita le attivita' richieste dal
ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni e dal garante per la
radiodffusione e l'editoria e allo scopo provvede alla tenuta  di  un
registro  delle  imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale
con la documentazione relativa agli indici di ascolto.
   2. Il comitato intrattiene, inoltre, rapporti con altri  organismi
correlati  alle attivita' che e' chiamato a svolgere e in particolare
con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'articolo 28 della
legge n.  223/1990  e  con  la  commissione  nazionale  per  le  pari
opportunita'  tra  uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164, per quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 223/1990.
   3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comitato  intrattiene
rapporti  per ragioni informative e di coordinamento delle iniziative
con i comitati  delle  altre  regioni  e  aderisce  al  coordinamento
nazionale dei comitati per i servizi radiotelevisivi.".