Art. 2. l'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. F u n z i o n i 1. Il comitato e' organo tecnico e di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva. 2. Nello svolgimento di tale funzione il comitato: a) esprime parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze trasmesso dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla Regione, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse; b) collabora con gli organi regionali competenti all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990; c) esprime parere sui provvedimenti che la Regione puo' adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223/1990; d) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi o regolamenti in materia radiotelevisiva. 3. Compete, inoltre, al comitato: a) assumere ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali; b) esplicare le funzioni demandate dal garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 233/1990 e verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonche' dal garante stesso per le campagne elettorali; c) formulare proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica ed alla sede regionale della medesima, in merito a programmazioni regionali; d) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti dello Stato; e) regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in relazione alla programmazione definita dalla concessionaria pubblica; f) definire, in conformita' al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 223/1990, i contenuti delle collaborazioni e convenzioni ivi previste e coordinare l'attuazione per conto della Regione. 4. Il comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari o di centri di ricerca pubblici o privati. 5. Le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4, disciplinano l'eventuale partecipazione di esperti alle sedute del comitato.". art. 3. 1. L'articolo 6 della legge regionale n. 22/1991 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Rappotti con altri organi 1. Il comitato, in relazione all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1990, ed all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, esercita le attivita' richieste dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal garante per la radiodffusione e l'editoria e allo scopo provvede alla tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale con la documentazione relativa agli indici di ascolto. 2. Il comitato intrattiene, inoltre, rapporti con altri organismi correlati alle attivita' che e' chiamato a svolgere e in particolare con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'articolo 28 della legge n. 223/1990 e con la commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 223/1990. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comitato intrattiene rapporti per ragioni informative e di coordinamento delle iniziative con i comitati delle altre regioni e aderisce al coordinamento nazionale dei comitati per i servizi radiotelevisivi.".