Art. 4. 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1991 sono sostituiti dai seguenti: "3. In attesa del riassetto delle strutture regionali e dei provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza, il comitato si avvale di un dipendente regionale con la qualifica funzionale non inferiore a segretario. 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), per l'avvalimento degli apporti di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' per lo svolgimento di studi e ricerche nella materia della comunicazione radiotelevisiva, la giunta regionale, puo', anche su proposta del comitato, deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con esperti, istituti universitari o centri di ricerca pubblici o privati.".