Art. 4.
 
   1.  I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1991
sono sostituiti dai seguenti:
   "3. In attesa  del  riassetto  delle  strutture  regionali  e  dei
provvedimenti   amministrativi   di  determinazione  dei  contingenti
numerici  distinti  per  profili   professionali   e   strutture   di
appartenenza, il comitato si avvale di un dipendente regionale con la
qualifica funzionale non inferiore a segretario.
   4.  Per  la  realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4,
comma  3,  lettera  a),  per  l'avvalimento  degli  apporti  di   cui
all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  per  lo  svolgimento di studi e
ricerche nella materia della comunicazione radiotelevisiva, la giunta
regionale, puo',  anche  su  proposta  del  comitato,  deliberare  la
stipulazione   di   apposite   convenzioni   con   esperti,  istituti
universitari o centri di ricerca pubblici o privati.".