Art. 2.
                       Elenchi dei beneficiari
 
   1.   I   servizi  provinciali  per  l'agricoltura,  le  foreste  e
l'alimentazione territorialmente competenti, entro venti giorni dalla
data di approvazione delle delibere della giunta regionale aventi per
oggetto la concessione di incentivi e indennizzi di cui  all'art.  1,
provvedono a compilare e a trasmettere alle comunita' montane ed alle
organizzazioni  professionali  agricole  provinciali,  nel cui ambito
ricadono  le  imprese  interessate,  appositi  elenchi  ove   vengono
riportati i dati salienti relativi alla concessione degli incentivi e
degli indennizzi stessi secondo le modalita' dell'art. 3.