Art. 2. Elenchi dei beneficiari 1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione territorialmente competenti, entro venti giorni dalla data di approvazione delle delibere della giunta regionale aventi per oggetto la concessione di incentivi e indennizzi di cui all'art. 1, provvedono a compilare e a trasmettere alle comunita' montane ed alle organizzazioni professionali agricole provinciali, nel cui ambito ricadono le imprese interessate, appositi elenchi ove vengono riportati i dati salienti relativi alla concessione degli incentivi e degli indennizzi stessi secondo le modalita' dell'art. 3.