Art. 3. Informazioni da trasmettere agli enti locali in relazione alla concessione di incentivi ed indennizzi a favore delle imprese agricole 1. Negli elenchi compilati a cura dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione devono essere comprese le seguenti informazioni: a) sede dell'impresa beneficiaria; b) tipo di impresa; c) titolare/i o legali rappresentanti; d) natura dell'incentivo o dell'indennizzo; e) titolo al quale viene erogato; f) indicazioni delle norme legislative e degli atti amministrativi; g) sintentica descrizione tecnica degli oggetti degli interventi; h) ammontare della spesa a carico della Regione; i) data di presentazione della domanda da parte dell'interessato; l) data di concessione di nulla osta o di approvazione dei progetti da parte dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione. 2. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione allegano altresi' gli elenchi delle imprese alla cui richiesta sia stata data risposta negativa.