Art. 3.
Informazioni  da  trasmettere  agli  enti  locali  in  relazione alla
   concessione di incentivi ed  indennizzi  a  favore  delle  imprese
   agricole
 
   1.  Negli  elenchi  compilati  a  cura dei servizi provinciali per
l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione devono essere comprese le
seguenti informazioni:
     a) sede dell'impresa beneficiaria;
     b) tipo di impresa;
     c) titolare/i o legali rappresentanti;
     d) natura dell'incentivo o dell'indennizzo;
     e) titolo al quale viene erogato;
     f)  indicazioni   delle   norme   legislative   e   degli   atti
amministrativi;
     g)   sintentica   descrizione   tecnica   degli   oggetti  degli
interventi;
     h) ammontare della spesa a carico della Regione;
     i)   data   di   presentazione   della    domanda    da    parte
dell'interessato;
     l)  data  di  concessione  di  nulla  osta o di approvazione dei
progetti da parte  dei  servizi  provinciali  per  l'agricoltura,  le
foreste e l'alimentazione.
   2.   I   servizi  provinciali  per  l'agricoltura,  le  foreste  e
l'alimentazione allegano altresi' gli elenchi delle imprese alla  cui
richiesta sia stata data risposta negativa.