Art. 4. Pubblicita' 1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione che ricevono gli elenchi di cui agli articoli 2 e 3, provvedono, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento, alla esposizione degli stessi nei propri uffici provinciali e decentrati in ambito accessibile al pubblico per la durata di almeno quarantacinque giorni consecutivi. 2. Le comunita' montane, con le modalita' di cui al primo comma, provvedono alla esposizione degli elenchi presso i propri uffici agricoli, quando esistenti, e comunque presso le rispettive sedi. 3. Con la trasmissione di detti elenchi alle organizzazioni professionali agricole provinciali, viene richiesta la esposizione degli stessi presso i loro uffici provinciali e zonali con le modalita' di cui al primo comma. 4. I cittadini interessati possono, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" richiedere ed ottenere copia degli elenchi di cui all'art. 2 presso gli uffici dei servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione e delle comunita' montane.