Art. 4.
                             Pubblicita'
 
   1.   I   servizi  provinciali  per  l'agricoltura,  le  foreste  e
l'alimentazione che ricevono gli elenchi di cui agli articoli 2 e  3,
provvedono,  entro  e  non  oltre  sette giorni dal ricevimento, alla
esposizione degli stessi nei propri uffici provinciali  e  decentrati
in   ambito   accessibile   al  pubblico  per  la  durata  di  almeno
quarantacinque giorni consecutivi.
   2. Le comunita' montane, con le modalita' di cui al  primo  comma,
provvedono  alla  esposizione  degli  elenchi  presso i propri uffici
agricoli, quando esistenti, e comunque presso le rispettive sedi.
   3. Con  la  trasmissione  di  detti  elenchi  alle  organizzazioni
professionali  agricole  provinciali,  viene richiesta la esposizione
degli stessi presso  i  loro  uffici  provinciali  e  zonali  con  le
modalita' di cui al primo comma.
   4.  I cittadini interessati possono, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi"  richiedere  ed
ottenere  copia degli elenchi di cui all'art. 2 presso gli uffici dei
servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione e
delle comunita' montane.