Art. 5.
                         Statistica annuale
 
   1.   I   servizi  provinciali  per  l'agricoltura,  le  foreste  e
l'alimentazione, nell'ambito della rispettiva provincia, provvedono a
redigere una pubblicazione annuale  a  carattere  statistico  recante
informazioni  circa l'ammontare delle risorse impiegate dalla Regione
per l'erogazione degli incentivi e degli indennizzi  a  favore  delle
imprese  agricole singole e associate di cui all'art. 1, specificando
la distribuzione delle risorse erogate  per  comune  e  per  tipo  di
intervento    e   a   diffondere   tale   pubblicazione   presso   le
amministrazioni  pubbliche,  le  associazioni  e  le   organizzazioni
professionali agricole.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
    Milano, 30 dicembre 1994
 
                              ARRIGONI
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta  del  22  novembre
1994  e  vistata dal commissario del governo con nota del 22 dicembre
1994, prot. n. 22402/3261).