Art. 5. Statistica annuale 1. I servizi provinciali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, nell'ambito della rispettiva provincia, provvedono a redigere una pubblicazione annuale a carattere statistico recante informazioni circa l'ammontare delle risorse impiegate dalla Regione per l'erogazione degli incentivi e degli indennizzi a favore delle imprese agricole singole e associate di cui all'art. 1, specificando la distribuzione delle risorse erogate per comune e per tipo di intervento e a diffondere tale pubblicazione presso le amministrazioni pubbliche, le associazioni e le organizzazioni professionali agricole. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 30 dicembre 1994 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 22 dicembre 1994, prot. n. 22402/3261).