Art. 3. Comitato regionale per le celebrazioni 1. Per la predisposizione e realizzazione del programma di cui all'articolo 1 e' istituito uno speciale "Comitato regionale per le celebrazioni lauretane" composto da: a) presidente della giunta e del consiglio regionale; b) presidente della provincia di Ancona; c) sindaco del comune di Loreto; d) vescovo di Loreto; e) prefetto di Ancona; f) il presidente dell'APT di Loreto; g) due esperti designati dalla delegazione pontificia, d'intesa con il comune di Loreto; h) presidente delle opere laiche di Loreto; i) un rappresentante del comitato organizzatore del VII centenario. 2. I componenti del comitato regionale possono farsi rappresentare da propri delegati. 3. Il comitato regionale e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato. 4. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e dell'attivita' stabilita dal comitato provvede un ufficio di segreteria. Il personale e il supporto organizzativo necessario al funzionamento dell'ufficio di segreteria sono definiti, avvalendosi anche di personale del comune di Loreto, della delegazione pontificia per il santuario di Loreto e dell'APT di Loreto, con deliberazione della giunta regionale. Con la stessa deliberazione la giunta regionale nomina il responsabile. 5. Il comitato ha sede presso la delegazione pontificia per il santuario di Loreto.