Art. 3.
               Comitato regionale per le celebrazioni
 
   1.  Per  la  predisposizione  e realizzazione del programma di cui
all'articolo 1 e' istituito uno speciale "Comitato regionale  per  le
celebrazioni lauretane" composto da:
     a) presidente della giunta e del consiglio regionale;
     b) presidente della provincia di Ancona;
     c) sindaco del comune di Loreto;
     d) vescovo di Loreto;
     e) prefetto di Ancona;
     f) il presidente dell'APT di Loreto;
     g)  due esperti designati dalla delegazione pontificia, d'intesa
con il comune di Loreto;
     h) presidente delle opere laiche di Loreto;
     i)  un  rappresentante  del  comitato  organizzatore   del   VII
centenario.
   2. I componenti del comitato regionale possono farsi rappresentare
da propri delegati.
   3.  Il comitato regionale e' costituito con decreto del presidente
della giunta regionale entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  ed e' presieduto dal presidente della
giunta regionale o da un suo delegato.
   4. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e dell'attivita'
stabilita dal comitato provvede un ufficio di segreteria.
   Il  personale  e   il   supporto   organizzativo   necessario   al
funzionamento  dell'ufficio  di segreteria sono definiti, avvalendosi
anche di personale del comune di Loreto, della delegazione pontificia
per il santuario di Loreto e dell'APT di  Loreto,  con  deliberazione
della giunta regionale.
   Con   la  stessa  deliberazione  la  giunta  regionale  nomina  il
responsabile.
   5. Il comitato ha sede presso la  delegazione  pontificia  per  il
santuario di Loreto.